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Omicidio Loris depositato ricorso della madre

La sentenza di primo grado che condannava la donna a 30 anni di reclusione era stata emessa dal Gip di Ragusa, Andrea Reale, il 17 ottobre del 2016. Il ricorso davanti ai giudici della Suprema Corte verte su dieci punti. Alcuni erano stati anticipati dal penalista nel commentare le motivazioni della condanna: l’elemento soggettivo del reato e la contraddizione della sentenza che parla di dolo d’impeto, ma anche di pianificazione con il sopralluogo di Veronica Panarello; l’assenza di movente; e la capacità di intendere e volere dell’imputata.

Ordini professionali, freno sulla pubblicità

Gli ordini professionali nazionalie locali possono scegliere di disapplicare le indicazioni Anac in materia di trasparenza. E, quindi, non pubblicarei dati su compensi e spese di viaggio dei loro organi di vertice, motivando però la loro decisione ed esponendosi al rischio di possibili sanzioni. È il senso della sentenza del Tar Lazio 1734 del 2018, nella qualei giudici amministrativi hanno analizzato il ricorso presentato dal presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin sull’estensione degli adempimenti che discendono dalle legge Severino (in particolare, dal Dlgs 33/2013). La questione riguarda la determinazione dell’Anac n. 241 del 2017, che analizza gli obblighi in materia di trasparenza per chi ricopre incarichi pubblici. Quelle linee guida, secondo quanto spiegava l’Autorità, sono applicabili anche agli ordini professionali. Questo vuol dire che per incarichi di amministrazione, di direzioneo di governo andranno pubblicatii compensi di qualsiasi tipo, percepiti a carico della finanza pubblica, le spese di viaggioe di missione. Contro questa interpretazione ha presentato ricorso il presidente del Cnf, chiedendo lo stralcio di quella porzione della linea guida dedicata proprio agli ordini.

La sua posizione è, nella so­ stanza, che questi obblighi si applicano solo ai titolari di incarichi politici di Stato, Regioni ed enti locali. Anche perché gli ordini sono fuori dall’elenco Istat che definisce i confini della Pa. A questi argomenti ha risposto l’Anac, spiegando che le linee guida in questione hanno carattere non vincolantee che, quindi, sono prive di qualsiasi contenuto lesivo. Il ricorso, allora, non sarebbe ammissibile. Il Tar dà ragione all’Autorità, accogliendo l’eccezione di inammissibilità. Ma, di fatto, apre uno spazio alla possibilità di disapplicare gli obblighi di trasparenza. I giudici fanno, cioè, proprie le ragioni già espresse dal Consiglio di Stato, spiegando che «le linee guida in questione costituiscono un atto non regolamentare mediante il quale l’Anac chiarisce la portata applicativa» della norma. Se vogliono, quindi, gli ordini potranno «discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano un’adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idoneaa dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa». Dalle indicazioni dell’Anac, in questo caso, non discende allora un obbligo diretto. Anche se, in futuro, l’Autorità potrà scegliere di sanzionare gli ordini che non pubblicano i dati. E questi potranno rispondere con un nuovo ricorso.

Effetto privacy negli studi: costa di più tutelare i dati

Dai mille ai 1.500 euro l’anno: questo il costo della privacy per gli studi professionali di medie e piccole dimensioni. Esborso richiesto soprattutto qundo ci si rivolge a un consulente esterno. Una spesa che peserà sempre di più sui bilanci, perché con l’operatività, a partire dal 25 maggio, del regolamento europeo, ci saranno almeno altri 500 euro l’anno da destinare alla gestione dei dati personali che transitano per gli studi professionali, a cominciare da quelli dei clienti. Aumentano, infatti, gli obblighi (si veda l’infografica). Adempimenti mal digeriti dai professionisti, che finora hanno risposto principalmente in due modi: il fai da te, adottato in particolare negli studi legali, più versati agli aspetti giuridici della riservatezza; oppure ricorrendoa consulenze esterne, alle quali, di solito, si affida l’intero pacchettoprivacy: dalla predisposizione della modulistica alla vera e propria protezione dei dati. Ci sono poi studi che vanno più in làe stipulano una polizza per tutelarsi contro rischi particolari, come un atto di pirateria informatica con conseguente richiesta di riscatto per la restituzione dei dati trafugati. Oppure c’è chi, per non doversi occupare in prima persona delle misure di protezione, trasferisce i dati sulla “nuvola”, dele­ gando al gestore la loro tutela.

«Uno strumento­ sottolinea Matteo Colombo, presidente di Asso Dpo, associazione di formazione e consulenza in materia di privacy ­ che sta prendendo sempre più piede. I gestori, come per esempio Google, vendono pacchetti per conformarsi al regolamento Ue trasferendoi dati sul cloud». È in atto una corsa contro il tempo perché, anche se le nuove norme europee sulla riservatezza si conoscono da quasi due anni, è in questi mesi che si sta affrontando il problema. «Abbiamo inviato di recente ­ spiega Marco Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti ­ una circolare a tutti gli iscritti per ricordare i nuovi obblighi e per segnalare un kit, disponibile graziea una convenzione, con le misure per mettersi in linea con il regolamentoe fare una valutazione ponderata dei rischi». È ancora Cuchel a spiegare i motivi dell’affanno: «La normativa sulla privacyè stata sempre vissuta dagli studi medio­piccoli come un fastidio, perché invasiva rispetto al lavoro quotidiano. È una legislazione nata per le grandi realtà e traslata senza graduazione sul resto dei professionisti». Ora, però, la prospettiva europea (regole uguali per tutti) e il giro di vite sulle sanzioni rende tutto più urgente. «Finora l’attenzione sulla privacy da parte di molti studi professionali ­ afferma Antonello Bevilacqua, componente dell’Organismo congressuale forense non è stata massima. Anche perché le regole sulla riservatezza sono state vissute male: sono state varate senza sentire le categorie e hanno rivoluzionato il nostro lavoro. Se, però, la situazione fino a oggi è stata tollerata, nel futuro non lo sarà». Gli avvocati hanno in genere scelto il metodo fai­da­te.

Il regolamento europeo, però, porta nuovi adempimenti e soprattutto un nuovo approccio: dal concetto di accountability a quello di privacy by designe privacy by default. Potrebbe, dunque, essere necessario rivolgersi all’esterno. È quanto solitamente fanno gli altri professionisti. «Chiamiamo in causa un consulente ­ aggiunge Cuchel ­ con un costo che, mediamente, è di 1.500 euro l’anno. Un esborso non di poco conto nel bilancio di uno studio medio­piccolo.E ora dovremo preventivare un aggravio di circa 500 euro». «È necessario mettersi nell’ottica che la privacy è un processo commenta Colombo­e va affrontato secondo la cultura della compliance, consapevoli che il costo per un corretto trattamento dei dati alla fine si trasforma in un valore aggiunto per lo studio».

Il manuale a misura di riservatezza in 14 punti

01| NORME APPLICABILI

Oggi Il codice della privacy (Dlgs 196/2003) Dal 25 maggio Il regolamento europeo 2016/679 (Gdpr, General data protection regulation, ovvero regolamento generale sulla protezione dei dati)

02| OBBLIGO DI INFORMATIVA Come si applica oggi Per clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori, ecc. l’informativa può essere anche orale, una­tantum,e fornita mediante l’affissione della stessa nei locali dello studio. L’informativa nonè dovuta per la difesa in giudizioo per investigazioni difensivee sei dati non sono raccolti presso l’interessato Come cambierà il 25 maggio L’obbligo nella sostanza non cambia. Il regolamento europeo insiste sulla chiarezzae semplicità dell’informativa, che deve, tra l’altro, contenere il riferimento, quandoè previsto, del responsabile della protezione dei dati (Dpo)

03| CONSENSO DELL’INTERESSATO PER L’UTILIZZO DEI DATI COMUNI Come si applica oggi Il consenso non è necessario sei dati personali comuni sono utilizzati: 8 per fini difensivi; 8 per eseguire un contratto; 8 per soddisfare un obbligo di legge (per esempio: antiriciclaggio); 8 per dati di fonte pubblica (per esempio: dati dell’anagrafe); 8 per dati economici (per esempio: codice fiscale). Al di fuori di questi casi, per il trattamento dei datiè necessario acquisire il consenso dell’interessato Come cambierà il 25 maggio Le regole non cambiano ma il consenso non deve essere più documentato per iscritto

04| CONSENSO DELL’INTERESSATO PER L’UTILIZZO DEI DATI SENSIBILI Come si applica oggi Il consenso nonè richiesto sei dati sensibili sono trattati: 8 per fini di difesa in giudizioo per investigazioni difensive, previa autorizzazione del Garante; 8 analogamente per dati su condanne penalio lo stato di condannatoo indagato (dati giudiziari); 8 per trasferimenti esteri di dati per gli stessi motivi; 8 per la gestione di rapporti di lavoroe per la sicurezza sul lavoro; 8 peri dati sensibili trattati in conformità all’autorizzazione generale n.1 del Garante; 8 peri dati giudiziari trattati in conformità all’autorizzazione generale n.7 del Garante. Al di fuori di questi casi, per il trattamento dei datiè necessario acquisire il consenso dell’interessato Come cambierà il 25 maggio Le condizioni non cambiano, ma le autorizzazioni del Garante potranno essere rivisitate

05| NOTIFICAZIONE AL GARANTE Come si applica oggi La notificazione va effettuata solo in casi particolari. Sono esonerati dall’obbligoi trattamenti dei dati personali finalizzatia investigazioni difensiveo alla difesa in giudizio Come cambierà il 25 maggio Nonè più prevista

06| FAR VALEREI PROPRI DIRITTI Come si applica oggi L’interessato ha il diritto di sapere se ci sono dati che lo riguardano; se esistono, gli devono essere comunicati in forma intelligibile. Può chiedere che i dati siano aggiornati o integrati e, se sono trattati illegittimamente, che vengano cancellati o resi anonimi. Il dirittoè sospeso se pregiudica le investigazioni difensiveo il diritto di difesa Come cambierà il 25 maggio Le regole non cambiano, con qualche diritto in più, come la restrizione d’uso pendente una contestazione

07| REGISTRO DEI TRATTAMENTI Come si applica oggi Nonè più dovuto dopo l’abolizione del Dps (documento programmatico della sicurezza) Come cambierà il 25 maggio Il regolamento introduce l’obbligo per le organizzazioni con più di 250 dipendenti, ma l’adempimento vale anche per quelle organizzazioni al di sotto di tale tetto se il trattamento include dati sensibilio giudiziari

08| PRIVACY BY DESIGNE BY DEFAULT Come si applicano oggi Non previste Come cambierà il 25 maggio Il titolaree il responsabile del trattamento- dopo aver valutato il contesto, le finalità del trattamento, le soluzioni tecnologichea disposizioneei costi- devono adottare misure per prevenirei rischi sulla privacy (privacy by design). Inoltre, devono fare in modo che vengano utilizzati, per impostazione predefinita, soloi dati necessari per ogni specifico trattamento (privacy by default)

09| VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI Come si applica oggi Non prevista Come cambierà il 25 maggio Da attuare quando il trattamento presenta rischi potenzialmente elevati per gli interessati

10| ACCOUNTABILITY Come si applica oggi Non prevista Come cambierà il 25 maggio Principio per cui il titolare- una volta valutato l’ambito, le finalità dell’uso dei dati personaliei rischi connessi- adotta una serie di misure organizzativee tecniche che prevenganoi problemie lo mettano nelle condizioni di dimostrare l’adeguamento al regolamento Ue

11| SICUREZZA DEI DATI Come si applica oggi Misure minimee adeguate da adottare Come cambierà il 25 maggio Approccio basato sul rischio

12| OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI NEL RAPPORTO CONI CLIENTI Come si applica oggi Definiti con la lettera di incarico Come cambierà il 25 maggio L’obbligo non cambia

13| DATA BREACH Come si applica oggi Non previsto Come cambierà il 25 maggio Nel caso di violazione dei dati (per esempio, per un attacco informatico) il titolare lo deve comunicare al Garante entro 72 ore. Lo deve comunicare anche agli interessati, se il rischioè altoea meno che non dimostri di aver adottato misure di sicurezza adeguate

14| SANZIONI Come si applicano oggi Previste sanzioni amministrativee penali: per le prime non si va oltrei 300mila euro Come cambierà il 25 maggio Vengono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie, che possono­ tenuto conto dei principi di proporzionalità­ arrivarea 20 milioni di euro

IL GLOSSARIO Accountability Principio di “responsabilizzazione”, cioè ogni azienda deve essere in grado di dimostrare la propria conformità al Gdpr Dpia Data protection impact assessment o valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: consiste nella valutazione dei rischi derivanti dal trattamento di dati personali per i diritti e le libertà degli interessati nonché delle misure atte a mitigarli; obbligatoria quando si presume un rischio elevato n Dpo Data protection officer (responsabile della protezione dei dati ) nuovo organo indipendente di sorveglianza circa l’effettività del sistema realizzato dall’azienda per essere conforme al Gdpr; obbligatorio nei casi previsti dalla legge n Data breach Qualsiasi violazione di sicurezza riguardante dati personali, come la distruzione, l’accesso, la modifica o la divulgazione non autorizzati dei dati, oppure la perdita degli stessi n Dato personale Qualsiasi informazione suscettibile di identificare un individuo n Gdpr General data protection regulation ovvero il regolamento dell’Unione europea 2016/679 del 27 aprile 2016. Il regolamento diventerà operativo il 25 maggio prossimo in tutti i Paesi Ue , dopo due anni durante i quali è stato dato modo agli operatori di adeguarsi alle nuove regole. Il regolamento, che non ha bisogno di recepimento, manda in soffitta la direttiva 95/46/Ce, dalla quale hanno preso spunto le varie normative nazionali sulla privacy ora in vigore, compreso il codice italiano (il Dlgs 196/2003)

Cassa Forense, ancora in forse il contributo minimo integrativo

La Cassa di previdenza degli avvocati ha stabilito lo scorso settembre di abrogare temporaneamente, dal 2018 al 2022, il contributo minimo integrativo (fermo restando l’integrativo ordinario al 4%) al fine di introdurre un criterio di proporzionalità tra le tariffe contributive e il volume di affari. Sono interessati, in particolare, oltre ai giovani esentati per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, gli iscritti che non raggiungono un volume d’affari oltre i 17mila euro. Tuttavia su questa novità la Cassa è ancora in attesa dell’approvazione da parte dei ministeri competenti. Di conseguenza, per quest’anno, l’emissione dei bollettini per il pagamento dei contributi potrebbe subire variazioni.

La Cassa conferma per ora i Mav emessi per le scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 2 luglio e con riserva l’emissione per il 1 ottobre 2018. Se la cancellazione del minimo integrativo sarà approvata, la Cassa annullerà tempestivamente i relativi Mav, altrimenti sarà messo in riscossione un unico bollettino con scadenza 31.10.2018. Information Center. A partire dal 1 marzo la Cassa cambia look, grazie al nuovo “Information Center”, un centro telefonico completamente rinnovato, aperto ai professionisti iscritti ed accessibile attraverso i diversi canali disponibili grazie alle nuove tecnologie. Una innovazione, netta rispetto al passato, che si estende allo stesso orario di servizio (attivo fino alle 21 nei giorni lavorativi e fino alle 13 il sabato) per interagire direttamente con gli operatori e i consulenti, oppure via chat o attraverso mail guidate.

Il centro ha il numero 06.87404040, che sostituisce tutti i vecchi numeri non più utilizzabili. Ai servizi già operativi, saranno aggiunti prossimamente whatsapp, sms, messenger ecc. per consentire agli iscritti, soprattutto ai più giovani, di dialogare con sempre maggiore facilità con la Cassa. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con un’importante società specializzata nel settore ed individuata a seguito di una gara europea. Avvocati/Inps. Gli avvocati che curano, per conto dei loro clienti, adempimenti Inps in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti ad inviare una comunicazione semplificata (art. 1 legge 12/79) all’Ispettorato del lavoro della provincia di riferimento. A partire dal 1 marzo la comunicazione, obbligatoria, si effettua via telematica e all’inizio di qualsiasi adempimento delegato. L’Ispettorato raccomanda di rinnovare la comunicazione anche agli avvocati che in precedenza hanno utilizzato moduli cartacei.

Il preventivo non spaventa i professionisti

L’obbligo di preventivo scritto è ormai entrato nella prassi dell’attività dei professionisti. Introdottoa fine agosto dalla legge sulla concorrenza (la 124/2017) era già adottato di fatto da molte categorie, nonostante la normativa precedente si limitasse a obbligare il professionista a «rendere note» al cliente la misura del compenso e la complessità dell’incarico. Ad esempio, architetti e ingegneri lo avevano introdotto nel proprio codice deontologico dopo la liberalizzazione tariffaria del 2012. Fanno eccezione gli avvocati che possono vantare una disciplina ad hoc (legge 247/2012), resa comunque più stringente dalla legge sulla concorrenza. Oltre alla legge sulla concorrenza, da ultimo anche l’arrivo dell’equo compenso (varato con il Dl 148/2017,a sei anni dall’abolizione delle tariffe minime), ha riacceso i riflettori sul tema della pattuizione di onerie corrispettivi tra professionisti e clienti. L’eccezione degli avvocati Niente obbligo di preventivo scritto per i legali. L’articolo 13 della legge forense non parla infatti di “preventivo” ma di una comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione, a «colui che conferisce l’incarico». Il Consiglio nazionale forense ha chiarito quindi (con una nota dell’ufficio studi) che la comunicazione scritta va effettuata dopo che l’incarico è stato accettato (o anche contestualmente). L’unica novità introdotta dalla legge concorrenzaè che nonè necessaria la richiesta da parte del cliente.

«Le prestazioni di un avvocato ­ spiega Davide Calabrò, consigliere del Cnf ­ non sono facilmente comparabili e la quantificazione di onerie compensi non può essere fatta prima dell’affidamento dell’incarico». Secondo la nota del Cnf, l’obbligo di comunicazione non riguarda inoltre tutte le prestazioni “im­ mediate” come le consulenze orali contestuali alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere, i procedimenti per direttissima. La nota dell’ufficio studi del Cnf consiglia però anche di inserire una clausola di garanzia che avverta il cliente della possibilità che l’evoluzione processuale (difficilmente prevedibile) determini aumenti di cui dovrà comunque essere tempestivamente informato. L’inadempienza non comporta inoltre la nullità dell’accordo ma solo il ricorso ai parametri del Dm 55/2014, per determinare costi e compensi. Le regole generali Avvocati a parte, per tutti gli altri professionisti l’obbligo di preventivo di massima scritto o in­ viato in digitale introdotto dalla legge concorrenza (che ha modificato l’articolo 9 del Dl 1/2012) è operativo e cogente.

«È diventato un dovere che i commercialisti rispettano ­ dice Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato a compensi e onorari ­. Cinque modelli di preventivi sono previsti dal software disponibile sul sito nazionale». I fac­simile riguardano diversi tipi di prestazione e includono la specificazione della complessità dell’incarico. Il codice deontologico della categoria stabilisce inoltre che l’entità del compenso sia pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico (può comprendere una componente variabile, legata al successo dell’attività svolta). Per gli inadempienti è prevista la sanzione della censura. Fra i notai il preventivo scritto era diffuso anche prima che la legge concorrenza lo rendesse obbligatorio. Il Consiglio nazionale ha però ribadito che il compenso diventa vincolante quando viene conferito l’incarico. Uno schema­guida di contratto è stato elaborato dopo la legge 124 anche dal Consiglio nazionale dei geometri. «In realtà ­ spiega il segretario, Ezio Piantedosi­ abbiamo aggiornato il vecchio modello alle novità di agosto». Nel nuovo schema, ad esempio, si consiglia di dettagliare al massimo la prestazione, valutandone la complessità. Per tutti i tecnici infatti il problema delle prestazioni non del tutto standardizzabili è molto sentito: in passato proprio la rete delle professioni tecniche aveva chiesto (ma non ottenuto) di introdurre un emendamento al jobs act degli autonomi in cui si demandava a un futuro decreto la regolazione dei vari casi di flessibilità nelle prestazioni professionali di ingegneri, architetti e degli altri tecnici. Per ora comunque né il Consiglio degli ingegneri né quello degli architetti segnalano contenziosi importanti sul fronte dei preventivi. Le scelte

ARCHITETTI L’obbligo di preventivo scritto era già previsto dal 2012 dall’articolo 24 del Codice deontologico della categoria, compreso il vincolo di indicare la complessità della prestazione, i criteri di calcolo del compensoei dati della polizza assicurativa. L’obbligo è tra quelli sanzionabili. Ora la legge sulla concorrenza ha rafforzato quest’onere introducendo la possibilità di comunicazione digitale

AVVOCATI La disciplina di riferimentoè la legge 247/2012. L’articolo 13 prevede l’obbligo di comunicare «in forma scritta»i costi prevedibili «a colui che conferisce l’incarico». Il Cnf ha chiarito che l’obbligo scatta dopo l’accettazione dell’incarico. La comunicazione deve indicare le voci di costo, distinguendo fra spesee compenso del legale. L’inosservanza non annulla il contratto. Il Cnf ha messoa punto un software per il calcolo

COMMERCIALISTI Per facilitare la predisposizione del preventivo, il Consiglio nazionale ha predisposto un software (disponibile sul sito) che aiuta i professionisti a mettere a punto sia i l preventivo che i l mandato professionale. Il Codice deontologico prevede l’obbligo di pattuire la misura del compenso all’atto del conferimento dell’incarico. La sanzione per gli inadempienti è la censura

CONSULENTI DEL LAVORO Prima della legge sulla concorrenza il codice deontologico non imponeva il preventivo scritto ma lo riteneva opportuno per la categoria. Universo lavoro, fondazione della cassa Enpacl, ha realizzato un software gratuito che consente la costruzione dinamica della lettera di incarico professionale. Il programma è stato scaricato finora da oltre 1.100 iscritti

GEOMETRI Dopo la legge sulla concorrenza il Consiglio nazionale ha adeguato lo schema di contratto varato nel 2012: sono state introdotte varie clausole che evidenziano come indicare, ad esempio, la complessità della prestazione o le voci di costo. Inserita anche una nota che richiama la legge 124/2017 sulla concorrenza. Titoli e specializzazioni dei geometri sono consultabili da tutti nell’Albo online

INGEGNERI Con la legge 124/2017 diventa legge quello che fino a quel momento era un vincolo deontologico, attivo dal 2012, di fornire ai committenti un preventivo scritto. Per gli ingegneri resta comunque un aspetto delicato: la difficile quantificazione delle varianti e dei fatti imprevedibili. Un emendamento al jobs act degli autonomi chiedeva una maggiore flessibilità ma non è stato approvato

NOTAI Peri notai il preventivo scritto rappresenta una prassi seguita già prima della legge concorrenza. Il Consiglio del notariato ha ribadito che il compenso viene pattuitoe diventa vincolante al momento del conferimento dell’incarico. Il preventivo dovrà indicare il compenso per le singole prestazioni, tutte le voci di costoe il grado di complessità dell’incarico. La violazioneè passibile di azione disciplinare