Il preventivo non spaventa i professionisti

Il preventivo non spaventa i professionisti

L’obbligo di preventivo scritto è ormai entrato nella prassi dell’attività dei professionisti. Introdottoa fine agosto dalla legge sulla concorrenza (la 124/2017) era già adottato di fatto da molte categorie, nonostante la normativa precedente si limitasse a obbligare il professionista a «rendere note» al cliente la misura del compenso e la complessità dell’incarico. Ad esempio, architetti e ingegneri lo avevano introdotto nel proprio codice deontologico dopo la liberalizzazione tariffaria del 2012. Fanno eccezione gli avvocati che possono vantare una disciplina ad hoc (legge 247/2012), resa comunque più stringente dalla legge sulla concorrenza. Oltre alla legge sulla concorrenza, da ultimo anche l’arrivo dell’equo compenso (varato con il Dl 148/2017,a sei anni dall’abolizione delle tariffe minime), ha riacceso i riflettori sul tema della pattuizione di onerie corrispettivi tra professionisti e clienti. L’eccezione degli avvocati Niente obbligo di preventivo scritto per i legali. L’articolo 13 della legge forense non parla infatti di “preventivo” ma di una comunicazione scritta del costo prevedibile della prestazione, a «colui che conferisce l’incarico». Il Consiglio nazionale forense ha chiarito quindi (con una nota dell’ufficio studi) che la comunicazione scritta va effettuata dopo che l’incarico è stato accettato (o anche contestualmente). L’unica novità introdotta dalla legge concorrenzaè che nonè necessaria la richiesta da parte del cliente.

«Le prestazioni di un avvocato ­ spiega Davide Calabrò, consigliere del Cnf ­ non sono facilmente comparabili e la quantificazione di onerie compensi non può essere fatta prima dell’affidamento dell’incarico». Secondo la nota del Cnf, l’obbligo di comunicazione non riguarda inoltre tutte le prestazioni “im­ mediate” come le consulenze orali contestuali alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere, i procedimenti per direttissima. La nota dell’ufficio studi del Cnf consiglia però anche di inserire una clausola di garanzia che avverta il cliente della possibilità che l’evoluzione processuale (difficilmente prevedibile) determini aumenti di cui dovrà comunque essere tempestivamente informato. L’inadempienza non comporta inoltre la nullità dell’accordo ma solo il ricorso ai parametri del Dm 55/2014, per determinare costi e compensi. Le regole generali Avvocati a parte, per tutti gli altri professionisti l’obbligo di preventivo di massima scritto o in­ viato in digitale introdotto dalla legge concorrenza (che ha modificato l’articolo 9 del Dl 1/2012) è operativo e cogente.

«È diventato un dovere che i commercialisti rispettano ­ dice Giorgio Luchetta, consigliere nazionale delegato a compensi e onorari ­. Cinque modelli di preventivi sono previsti dal software disponibile sul sito nazionale». I fac­simile riguardano diversi tipi di prestazione e includono la specificazione della complessità dell’incarico. Il codice deontologico della categoria stabilisce inoltre che l’entità del compenso sia pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico (può comprendere una componente variabile, legata al successo dell’attività svolta). Per gli inadempienti è prevista la sanzione della censura. Fra i notai il preventivo scritto era diffuso anche prima che la legge concorrenza lo rendesse obbligatorio. Il Consiglio nazionale ha però ribadito che il compenso diventa vincolante quando viene conferito l’incarico. Uno schema­guida di contratto è stato elaborato dopo la legge 124 anche dal Consiglio nazionale dei geometri. «In realtà ­ spiega il segretario, Ezio Piantedosi­ abbiamo aggiornato il vecchio modello alle novità di agosto». Nel nuovo schema, ad esempio, si consiglia di dettagliare al massimo la prestazione, valutandone la complessità. Per tutti i tecnici infatti il problema delle prestazioni non del tutto standardizzabili è molto sentito: in passato proprio la rete delle professioni tecniche aveva chiesto (ma non ottenuto) di introdurre un emendamento al jobs act degli autonomi in cui si demandava a un futuro decreto la regolazione dei vari casi di flessibilità nelle prestazioni professionali di ingegneri, architetti e degli altri tecnici. Per ora comunque né il Consiglio degli ingegneri né quello degli architetti segnalano contenziosi importanti sul fronte dei preventivi. Le scelte

ARCHITETTI L’obbligo di preventivo scritto era già previsto dal 2012 dall’articolo 24 del Codice deontologico della categoria, compreso il vincolo di indicare la complessità della prestazione, i criteri di calcolo del compensoei dati della polizza assicurativa. L’obbligo è tra quelli sanzionabili. Ora la legge sulla concorrenza ha rafforzato quest’onere introducendo la possibilità di comunicazione digitale

AVVOCATI La disciplina di riferimentoè la legge 247/2012. L’articolo 13 prevede l’obbligo di comunicare «in forma scritta»i costi prevedibili «a colui che conferisce l’incarico». Il Cnf ha chiarito che l’obbligo scatta dopo l’accettazione dell’incarico. La comunicazione deve indicare le voci di costo, distinguendo fra spesee compenso del legale. L’inosservanza non annulla il contratto. Il Cnf ha messoa punto un software per il calcolo

COMMERCIALISTI Per facilitare la predisposizione del preventivo, il Consiglio nazionale ha predisposto un software (disponibile sul sito) che aiuta i professionisti a mettere a punto sia i l preventivo che i l mandato professionale. Il Codice deontologico prevede l’obbligo di pattuire la misura del compenso all’atto del conferimento dell’incarico. La sanzione per gli inadempienti è la censura

CONSULENTI DEL LAVORO Prima della legge sulla concorrenza il codice deontologico non imponeva il preventivo scritto ma lo riteneva opportuno per la categoria. Universo lavoro, fondazione della cassa Enpacl, ha realizzato un software gratuito che consente la costruzione dinamica della lettera di incarico professionale. Il programma è stato scaricato finora da oltre 1.100 iscritti

GEOMETRI Dopo la legge sulla concorrenza il Consiglio nazionale ha adeguato lo schema di contratto varato nel 2012: sono state introdotte varie clausole che evidenziano come indicare, ad esempio, la complessità della prestazione o le voci di costo. Inserita anche una nota che richiama la legge 124/2017 sulla concorrenza. Titoli e specializzazioni dei geometri sono consultabili da tutti nell’Albo online

INGEGNERI Con la legge 124/2017 diventa legge quello che fino a quel momento era un vincolo deontologico, attivo dal 2012, di fornire ai committenti un preventivo scritto. Per gli ingegneri resta comunque un aspetto delicato: la difficile quantificazione delle varianti e dei fatti imprevedibili. Un emendamento al jobs act degli autonomi chiedeva una maggiore flessibilità ma non è stato approvato

NOTAI Peri notai il preventivo scritto rappresenta una prassi seguita già prima della legge concorrenza. Il Consiglio del notariato ha ribadito che il compenso viene pattuitoe diventa vincolante al momento del conferimento dell’incarico. Il preventivo dovrà indicare il compenso per le singole prestazioni, tutte le voci di costoe il grado di complessità dell’incarico. La violazioneè passibile di azione disciplinare